Imposta Municipale Unica

L'imposta municipale unica è una tassa di natura patrimoniale il cui presupposto è la proprietà o il possesso di un bene

Cos'è

Con la legge n. 160/2019, art. 1, comma 638 è stata istituita la nuova I.M.U., l'imposta municipale unica in vigore dal 1 gennaio 2020 a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

A chi si rivolge

Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.

È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e ai fini dell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Per consultare il regolamento della nuova imposta municipale propria, CLICCA QUI.

Cosa si ottiene

BASE IMPONIBILE
La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l’aliquota corrispondente per determinare l’imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

ALIQUOTE - 2021

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Come si ottiene

Presentando i modelli disponibili nella sezione "Documenti" ed inviandoli compilati e firmati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune (comune.montieri@postacert.toscana.it) oppure recandoti all'ufficio tributi dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico al numero 0566906321.

Costi

Il versamento dell’IMU si effettua in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ogni anno con la possibilità di versare interamente il dovuto entro il 16 giugno. Il versamento avviene in autoliquidazione da parte del contribuente per quanto di spettanza per ciascun semestre, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal competente organo comunale.

Il calcolo e la stampa del modello di pagamento F24 possono essere effettuati accedendo al portale gratuito www.riscotel.it

Relativamente alla modulistica presente nella sezione "Documenti" non è dovuto alcun costo